Art. 9.

      1. L'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. (Attraversamento e incrocio). - 1. Lo sciatore che si immette su una pista o su un percorso attrezzato o attraversa un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta».